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regolamento CUG ASL
by ROSARIO MARRA - Friday, 25 January 2013, 02:05 PM
 

Diceva un vecchio maestro "non è mai tropo tardi", pertanto, dopo un po' di tempo mi sono letto il regolamento CUG di un' ASL romana.

A mio avviso, la maggior parte degli articoli sono "standard", ossia sono simili ad altri regolamenti CUG, invece, molto interessante è l' art. 1 (oggetto del regolamento) in quanto si elenca espressamente, nelle funzioni dell' organismo di garanzia, anche quella relativa a forme d' intervento sullo "stress lavoro correlato all' interno dell' Azienda".

Ritengo che quest' aspetto, per la componente CUG riguardante l' Amministrazione, vada interpretato nel senso che i servizi prevenzione e protezione di cui al T.U. sulla sicurezza sono tra i primi interlocutori, così come per la parte sindacale significa "fare rete" con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Com' è noto, lo stress lavoro correlato fa parte della "valutazione dei rischi" (ex-art. 28, co. 1-bis, del d-lgs n. 81/2008 e successive modd. e integraz.) ed esso ha indubbi collegamenti col burnout (lavoratore "bruciato", "fuso") ma può avere qualche collegamento anche col mobbing quantunque, quest' ultimo, riferendosi a comportamenti volontari, illeciti e dolosi non può essere oggetto di valutazione del rischio in senso stretto. Tuttavia, osserva il "Coordinamento tecnico interregionale della  prevenzione nei luoghi di lavoro", nel documento del gennaio 2012, che, per quanto riguarda il collegamento col mobbing, "nel valutare il rischio da stress lavoro correlato si prendono in considerazione aspetti dell' organizzazione del lavoro che possono rappresentare elementi di attacco a una o più persone come atti vessatori, o che possono costituire un terreno favorevole. - Allo stesso modo la presenza di casi di mobbing in azienda va considerata come evento sentinella, indicatore di possibile stress lavoro correlato".

Nel regolamento del CUG della Corte dei conti (dove presto servizio) non c'è un esplicito richiamo, tra le funzioni dell' organismo, anche allo stress lavoro correlato, tuttavia ci sono alcuni componenti di parte sindacale che sono anche RLS e si sono posti il problema di "fare rete";

per quanto mi riguarda, nel mio piccolo, ho cercato di appoggiare una discussione sul punto.

Sarebbe importante sapere se anche negli altri regolamenti delle Amministrazioni cui appartengono gli altri colleghi corsisti c'è o meno un collegamento con lo stress lavoro correlato.

Saluti, Rosario

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Re: regolamento CUG ASL
by Stefania De Santis - Friday, 1 February 2013, 10:34 AM
 

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi (Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro - Art. 28 Dlsg. 81/2008) ed è effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con l’RSPP e Medico Competente previa consultazione dell’RLS.

La valutazione del rischio deve essere compiuta con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti.

La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (es. per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale.

La valutazione preliminare deve tener conto degli eventi sentinella ovvero indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del MC, lamentele formalizzate dai lavoratori, ecc.; dei fattori di contenuto del lavoro quali ambiente di lavoro ed attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra competenze dei lavoratori e requisiti professionali richiesti, ecc.e dei fattori di contesto del lavoro come ruolo nellambito dellorganizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione (es. incertezza in merito alle prestazioni richieste), ecc.

Se nella valutazione preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto solo a darne conto nel DVR e a prevedere un Piano di monitoraggio. Se nella valutazione preliminare emergono elementi di rischio, occorre procedere alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede con la fase di valutazione approfondita.Prevede la valutazione della percezione soggettiva dei gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche realizzate attraverso questionari, focus group, interviste semi-strutturat, ecc.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dellobbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.